Altri contenuti - Accesso civico
Accesso civico a dati e documenti
(Art. 5 Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii:)
comma 1: “L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.” (cosiddetto Accesso Civico)
comma 2: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.” (cosiddetto Accesso Generalizzato)
Accesso Civico
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere indirizzata a:
- responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
Il recapito a cui indirizzare le richieste è:
- PEC: protocollo.aulss2@pecveneto.it
Accesso Generalizzato
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere indirizzata a:
- ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP);
I recapiti a cui indirizzare le richieste sono:
- posta elettronica URP: urp.pieve@aulss2.veneto.it
- PEC: protocollo.aulss2@pecveneto.it
Ulteriori Riferimenti:
Determinazione ANAC del 28 dicembre 2016, n. 1309 “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013”