Informazioni Generali
Il disagio in ambito scolastico può essere causato da fattori molto diversi tra loro, e può manifestarsi secondo modalità molto differenziate.
Si può andare dalle semplici difficoltà di apprendimento, dovute a scarsa motivazione ed impegno, alle difficoltà causate da disturbi specifici dell'apprendimento, disturbi cioè che investono aree molto circoscritte di specifiche abilità, come la capacità di lettura, di scrittura o di calcolo, e che non hanno nessuna ricaduta sulle altre abilità del bambino. A volte infine l'apprendimento può essere ostacolato da cause emozionali, quali stati d'ansia, reazioni emozionali ad eventi stressanti o traumatici, o ancora da difficoltà di relazione con compagni o con adulti.
Il disagio scolastico può manifestarsi anche con modalità diverse dallo scarso rendimento, ad esempio sotto forma di anomalie comportamentali, conflittualità con i coetanei o con gli adulti, agitazione, sintomi somatici, disturbi del sonno ed altro ancora.
Approfondimenti:
Informazioni Pratiche
Si accede al Servizio con richiesta del medico o del pediatra. Il genitore che sospetti che il proprio figlio stia esprimendo un disagio scolastico, o che ritenga che il figlio possa presentare delle difficoltà di apprendimento non dovute a scarso impegno o scarsa possibilità di aiuto da parte della famiglia nelle attività di studio, può parlarne con il medico di medicina generale o con il pediatra di libera scelta. Se questi lo ritiene opportuno, invierà il minore al Servizio età evolutiva per degli approfondimenti diagnostici. Completati gli accertamenti diagnostici ed ove se ne ravvisi la necessità, il Servizio proporrà alla famiglia delle proposte d'intervento.
Nel caso di disagio dovuto a supposta condizione di disabilità, indipendentemente dalle modalità di manifestazione, cioè indipendentemente che questo si manifesti come difficoltà di apprendimento, di comportamento o altro, la Legge 104/92 prevede particolari agevolazioni.
Anche nei casi di disagio scolastico, il Servizio interloquisce solo con la famiglia del minore. Qualsiasi forma di scambi diretti di informazioni con la Scuola, anche se auspicabile ed in alcuni casi indispensabile, può avvenire solo con l'esplicita autorizzazione della famiglia.