Informazioni Generali
La commercializzazione dei funghi eduli è regolamentata per legge. Relativa all'attività di controllo nella raccolta e vendita dei funghi freschi spontanei, la legge 352/93 ha introdotto alcune precise norme. In particolare gli artt. 14 e 15 prevedono che la vendita al dettaglio sia soggetta a specifica autorizzazione comunale e debba avvenire previa certificazione di avvenuto controllo dei funghi da parte degli Enti preposti (Unità Socio Sanitarie Locali).
Informazioni Pratiche
Nell' Azienda ULSS 7 tale attività viene svolta presso un unico centro di controllo, con accesso libero, al quale possono rivolgersi i commercianti al dettaglio interessati al controllo dei funghi prima della vendita.
E' inoltre ammessa la vendita al dettaglio di funghi controllati presso strutture di altre UU.LL.SS.SS. E' invece esclusa la possibilità di vendita di funghi freschi controllati da esperti privati. La prestazione è fornita da Tecnici della Prevenzione dell'Azienda ULSS 7 in possesso dell'attestato di esperto Micologo ed è soggetta al pagamento, da parte degli interessati, dei diritti spettanti, come previsto dal Tariffario Regionale.