Le aziende sanitarie ed ospedaliere devono, per legge, garantire alla dirigenza medica, veterinaria e sanitaria la possibilità di esercitare la libera professione.
Le forme previste sono:
a. diritto all’esercizio di attività libero professionale individuale, al di fuori dell’impegno di servizio e nell’ambito delle strutture aziendali, caratterizzata dalla scelta diretta, da parte dell’utente, del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione;
b. possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolta in équipe all’interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell’utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all’équipe;
c. possibilità di partecipazione ai proventi di attività richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra azienda del servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell’azienda con le predette aziende e strutture;
d. possibilità di partecipazione ai proventi di attività professionali, richieste a pagamento da terzi (utenti singoli, associati, aziende ed enti) all’azienda, anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall’azienda stessa, d’intesa con le équipe dei servizi interessati.
Il Direttore Generale dell’’Azienda U.L.S.S. n. 7 ha adottato con delibera n. 841 dell’8 luglio 2005 il regolamento per la disciplina dell’esercizio dell’attività libero professionale.
Ai sensi della legge 120/2007 l’azienda deve predisporre un piano un piano aziendale, concernente, con riferimento alle singole unità operative, i volumi di attività istituzionale e di attività libero-professionale intramuraria
I principi che ispirano l’organizzazione dell’attività libero professionale sono:
- salvaguardia del ruolo istituzionale del servizio pubblico ospedaliero, diretto ad assicurare l’accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta, ponendo l’offerta in libera professione come integrativa e non sostitutiva dei servizi resi in regime istituzionale,
- salvaguardia del diritto del cittadino ad ottenere la prestazione richiesta in termini ragionevoli, attraverso il monitoraggio continuo dei tempi di attesa;
- libertà del cittadino/utente di scegliere il regime di attività di cui intende avvalersi per l’esecuzione delle prestazioni.
Nel rispetto della normativa vigente, tra le regole dettate dall’azienda per la disciplina dell’attività libero professionale si ricordano in particolare:
- è svolta all’interno dell’azienda solo da chi abbia optato per il rapporto di lavoro esclusivo;
- è esercitata, di norma, per le attività che l’azienda garantisce in forma istituzionale;
- sono previste liste di prenotazione separate rispetto all’istituzionale e non è consentito l’uso del ricettario del servizio sanitario nazionale;
- deve essere svolta nel rispetto dell’equilibrio con l’attività istituzionale;
- le tariffe applicate devono essere remunerative di tutti i costi, diretti ed indiretti, sostenuti dall’azienda.
Il regolamento aziendale adottato disciplina puntualmente responsabilità e funzioni connesse alle autorizzazioni e allo svolgimento dell’attività libero professionale.
Il
Servizio Economico Finanziario è competente per l’autorizzazione libero professionale ambulatoriale, in costanza di ricovero o presso strutture private oltre che dei controlli conseguenti. Nello svolgimento delle attività si avvale del supporto della Direzione Medica.
Approfondimenti
A breve verranno pubblicate in questa sezione tutti i nominativi dei professionisti e le relative prestazioni in libera professione.
Aggiornato: dicembre 2009